Statuto

Statuto
“Fox Terrier Club Italiano”
F.T.C.I.
(modificato il 14-03-2010)
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
E’ costituita, con sede in via XXV Aprile, 22 – Osio Sopra (Bg), presso l’abitazione della Sig.ra Bandera Anna, l’Associazione specializzata non avente fini di lucro denominata FOX TERRIER CLUB ITALIANO (di seguito indicata come “FTCI”), fondata a Osio Sopra (Prov.di Bg) il 12 ottobre 2008. Il Fox Terrier Club Italiano, agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo delle razze Fox Terrier pelo ruvido e Fox Terrier pelo liscio.
ART. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra il Fox Terrier Club Italiano:
- a) propaganda la divulgazione delle razze Fox Terrier pelo ruvido e Fox Terrier pelo liscio ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) intende associarsi all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, e a tal fine, fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
- c) organizza manifestazioni con le Associazioni cinofile riconosciute dall’ENCI, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, E’ facoltà del Consiglio Direttivo FTCI nominare sezioni regionali, locali o settoriali con funzioni informative ed organizzative sul territorio. Le sezioni devono relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività intraprese e restano in carica a tempo indeterminato fino ad una eventuale revoca.
SOCI
ART. 3
Possono essere soci del Fox Terrier Club Italiano tutti i cittadini italiani e stranieri di età superiore ai 18 anni e di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento delle razze Fox Terrier pelo ruvido e Fox Terrier pelo liscio la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
ART. 4
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
ART. 5
La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
ART. 6
L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute all’Associazione dai soci. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
ART. 7
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
ART. 8
La qualità di socio si perde:
- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Chi per qualsiasi causa cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
ART. 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
ART. 10
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Probiviri;
- e) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 11
L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Non è ammesso il voto per posta.
ART. 12
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
ART. 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
ART. 14
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
- a) sul programma generale dell’Associazione;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sul rendiconto economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art.4;
- f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) consiglieri eletti dall’Assemblea generale fra i soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri , questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di un Vice Presidente, di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano d’età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
ART. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede, a quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ART. 20
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- a) dalle quote annuali versate dai soci;
- b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) dalle attività di gestione;
- d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.
ART. 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci, con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE
ART. 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci, eletti dall’Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
ART. 23
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva ed è soggetto alle decisioni del Comitato dei Probiviri del Fox Terrier Club Italiano. Il Comitato dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari . Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Comitato dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Comitato dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Comitato dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie contro deduzioni dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. I provvedimenti disciplinari che il Comitato dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Comitato dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
SCIOGLIMENTO
ART. 24
La stessa Assemblea, sentito il Collegio Sindacale e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore delle associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
VARIE
ART. 25
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.
ART. 26
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all’Assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
ART. 27
Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.